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D. 27/07/2005 n. 158c) il comma 2.3 è sostituito dal seguente comma: «2.3 Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi 2.1 e 2.2, i distributori di gas diversi dal gas naturale attuano la Parte II del Testo integrato limitatamente all'art. 8, comma 8.8, all'art. 11, commi 11.1 e 11.6, all'art. 27, all'art. 28 e all'art. 31.» d) all'art. 2 è aggiunto il seguente comma: «2.6 La Parte II del testo integrato si applica alle imprese di trasporto limitatamente a quanto disposto dal successivo art. 8, comma 8.10» e) ai commi 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.3, 8.4, 19.1, 24.1 e 25.1 la parola «troncamento » è sostituita dalla parola «arrotondamento» f) ai commi 6.1 e 7.1 la parola «secondo» è sostituita dalla parola «terzo» g) il titolo dell'art. 8 è sostituito dal seguente titolo: «Odorizzazione del gas» h) al comma 8.1, dopo le parole «per metro cubo alle condizioni standard (mg/m3)» sono aggiunte le parole «ed arrotondata al terzo decimale.» i) al comma 8.2, le parole «il codice del gruppo di riduzione finale, o con altro» sono sostituite dalle parole «il codice del gruppo di riduzione finale » j) all'art. 8 sono aggiunti i seguenti commi: «8.8 A partire dal 1° gennaio 2006 il distributore assicura l'odorizzazione del gas mediante l'utilizzo di un odorizzante che sia indicato nel Prospetto IX dell'Appendice D della norma UNI-Cig 7133; 8.9 Nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, il distributore ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e dal precedente comma e che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione; 8.10 Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l'impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconseguato per usi civili sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica e dal comma 8.8.» k) alla lettera c) del comma 11.1 le parole «prima della loro messa in esercizio » sono sostituite dalle parole «in modo che sia disponibile all'atto della loro messa in esercizio» l) al comma 11.6 le parole «dell'intera rete» sono sostituite dalle parole «di ogni tratto della rete almeno» ed il titolo della Tabella D «Frequenza con cui deve essere effettuata l'ispezione dell'intera rete» sono sostituite dalle parole «Frequenza di ispezione della rete» m) all'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi: «11.8 A partire dal 1° gennaio 2006 il distributore è tenuto a a) realizzare e gestire ogni tratto di rete e di allacciamento che insista su suolo pubblico b) predisporre lo stato di consistenza per ogni impianto di distribuzione in relazione ai tratti di rete posata o sostituita; 11.9 A partire dal 1° gennaio 2007 il distributore è tenuto a predisporre per ogni impianto di distribuzione il «Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas» mediante l'applicazione della metodologia definita dal Cig di cui all'art. 29, comma 29.5. 11.10 Il distributore è tenuto, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas.» n) alla lettera b) del comma 26.1 le parole «recapiti telefonici» sono sostituite dalle parole «recapiti telefonici con linea fissa» o) la lettera c) del comma 26.1 è sostituita dalla seguente: «c) è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed a comunicare tempestivamente in forma scritta i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione ai clienti finali; è tenuto altresì a comunicare tempestivamente i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione all'Autorità con le modalità da essa definite;» p) il comma 27.1 è sostituito dal seguente comma: «27.1 Ai fini dell'applicazione del Testo integrato si definisce come emergenza un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni a) fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione b) fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più clienti finali c) dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più clienti finali d) disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti. Si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad almeno 250 clienti finali e per il quale l'erogazione del gas non venga riattivata a tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall'inizio dell'interruzione, con esclusione dei clienti finali che non vengano riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.» q) al comma 28.5 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle parole «30 giugno» r) al comma 29.2 le parole «organismi tecnici competenti Atig e Apce» sono sostituite dalle parole «organismi tecnici competenti Cig, Atig e Apce» s) la lettera d) del comma 30.4 è sostituita dalla seguente: «d) il luogo ove è stata localizzata la dispersione con adeguati riferimenti per la sua individuazione sulla cartografia o in altro modo (per esempio con il recapito, il codice del gruppo di misura, o con altro), per assicurare la sua rintracciabilità;» t) alla lettera f) del comma 30.9 le parole «per ciascuno di essi» sono eliminate u) alla lettera c) del comma 31.1 le parole «tre anni solari» sono sostituite dalle parole «cinque anni solari» v) al comma 32.1 le parole «ad eccezione del numero di clienti finali allacciati ed alla lunghezza delle reti, suddivise in AP/MP e BP, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle parole «ad eccezione del numero di clienti finali allacciati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed alla lunghezza delle reti, suddivise in AP/MP e BP, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» w) alla lettera b) del comma 32.8 le parole «tempo effettivo» sono sostituite dalle parole «tempo medio effettivo» x) al comma 34.2 le parole «le prestazioni regolate dalla Parte III del Testo integrato esclusivamente tramite il proprio venditore di gas, ad eccezione dei reclami scritti e delle richieste scritte di informazioni» sono sostituite dalle parole «le prestazioni regolate dalla Parte III del Testo integrato e relative al contratto stesso esclusivamente tramite il proprio venditore di gas, ad eccezione dei reclami scritti o delle richieste scritte di informazioni» y) all'art. 34 sono aggiunti i seguenti commi: «34.4 Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 41, comma 41.2, il venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, invia tale richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento; nel caso di richieste di preventivo, tale obbligo decorre dalla data in cui sono pervenuti al venditore tutti i dati di cui al comma 36.7. 34.5 Entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori definiscono una proposta di standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazione di qualità commerciale. » z) al comma 35.1 le parole «di lavori di lavori semplici» e «di lavori di lavori complessi» sono sostituite rispettivamente dalle parole «di lavori semplici» e «di lavori complessi»; aa) al comma 35.4, alla Tabella L, di cui al comma 51.2, ed alla Tabella T, di cui al comma 63.1, le parole «a reclami scritti e a richieste scritte di informazioni» sono sostituite dalle parole «a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni»; bb) al comma 36.1 le parole «della richiesta di preventivo del cliente e la data di comunicazione» sono sostituite dalle parole «della richiesta di preventivo del cliente, completa dei dati di cui al successivo comma 36.7, e la data di comunicazione»; cc) la lettera f) del comma 36.2 è sostituita dalla seguente: «f) limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate all'art. 52, comma 52.1, lettera c);»; dd) all'art. 36 è aggiunto il seguente comma: «36.7 Il cliente fornisce all'esercente all'atto della richiesta di preventivo almeno i seguenti dati a) ubicazione del o dei punti di riconsegna del gas b) dati identificativi del cliente finale associato a tali punti nel solo caso in cui il preventivo venga richiesto dal cliente finale o da un venditore per conto del cliente finale c) potenzialità totale prevista degli apparecchi da installare d) categoria d'uso del gas e) per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/ giorno, e prelievo annuo previsto.»; ee) la lettera b) del comma 43.7 è sostituita dalla seguente: «b) "richiesta di verifica del gruppo di misura pervenuta da più di un anno solare da una precedente verifica del gruppo di misura relativa allo stesso punto di riconsegna.»; ff) all'art. 48 è aggiunto il seguente comma: «48.9 Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura di cui all'art. 43 non comprende il tempo intercorrente tra la data dell'eventuale invio del gruppo di misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso»; gg) al comma 55.3 le parole «Articolo 52, comma 52.1c)» sono sostituite dalle parole «Articolo 52, comma 52.1, lettera c)»; hh) all'art. 56 è aggiunto il seguente comma: «56.5 Il venditore di gas, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore di gas, registra a) il codice univoco con cui il venditore identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 43 e 44 del cliente finale b) la data di ricevimento da parte del cliente finale della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 43 e 44 del cliente finale c) la data di invio al distributore della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche del cliente finale di cui alla precedente lettera b).»; ii) all'art. 59 sono aggiunti i seguenti commi: «59.5 Il venditore, in occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici o generali di qualità di competenza del distributore, comunica al cliente finale il codice univoco di cui all'art. 56, comma 56.5, lettera a); 59.6 L'esercente, nel caso di richiesta di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi, comunica al cliente, in occasione della richiesta, i dati necessari per la predisposizione del preventivo di cui all'art. 36, comma 36.7; 59.7 L'esercente pubblica nel proprio sito internet i dati necessari per la predisposizione su richiesta di un cliente del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi di cui all'art. 36, comma 36.7.»; jj) alla lettera a) del comma 62.4 le parole «i dati di sicurezza del servizio di distribuzione o i dati di qualità commerciale» sono sostituite dalle parole «gli eventi di sicurezza del servizio di distribuzione o le prestazioni di qualità commerciale»; kk) alla lettera a) del comma 62.6 le parole «i dati di sicurezza del servizio di distribuzione sono sostituite dalle parole «gli eventi di sicurezza del servizio di distribuzione»; ll) al punto (ii) della lettera a) del comma 62.6 le parole «per ogni localizzazione della dispersione» sono sostituite dalle parole «per ogni dispersione localizzata»; mm) al comma 62.6 le parole «Dall'elenco scelto o dall'unione degli elenchi scelti» sono sostituite dalle parole «Dalla porzione di elenco, dall'elenco o dall'unione degli elenchi scelti»; nn) al comma 65.1 le parole «la coerenza tra i dati riportati» sono sostituite dalle parole «la corrispondenza e la coerenza tra i dati riportati»; oo) al comma 73.4 le parole «suddivise in AP/MP e BP» sono sostituite dalle parole «suddivise in AP/MP e BP con riferimento al 31 dicembre 2003»; pp) all'art. 73 è aggiunto il seguente comma: «73.5 I distributori di gas naturale attuano le disposizioni dell'art. 59, commi 59.6 e 59.7, a partire dal 1° gennaio 2006»; qq) all'art. 74 è aggiunto il seguente comma: «74.3 I venditori di gas naturale attuano le disposizioni dell'art. 34, comma 34.4, dell'art. 56, comma |
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